Il protesto, sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti.
Ciò significa che, allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione, il protesto non sarà più visibile e, in base alla vigente legislazione, sarà come se non fosse mai avvenuto (naturalmente questo non esime il protestato dal pagare il debito contratto, in quanto il creditore potrà sempre attivare le necessarie misure in sede giudiziaria).
Normativa
art. 3 bis, c. 1 L. n.480/95 come modificato dall’art. 4 L. n. 235/2000
Ultima modifica
Lun, 05/03/2018 - 10:45
